1. La legge di programmazione per la difesa, di cui all'articolo 2, comma 2, autorizza l'esecuzione dei programmi, definiti ai sensi dell'articolo 4, il cui valore unitario complessivo sia uguale o superiore ai limiti fissati all'articolo 6, comma 1, e concernenti:
a) l'acquisizione dei sistemi d'arma in genere; delle armi leggere, anticarro, speciali; delle artiglierie terrestri e navali di qualsiasi tipo; dei carri armati, dei veicoli blindati armati e non armati, dei mezzi corazzati per trasporto truppa e speciali; degli autocarri e dei veicoli a ruote in genere, anche speciali; dei materiali del genio e delle trasmissioni; dei sistemi per le telecomunicazioni terrestri, navali e aeree; dei velivoli pilotati e non pilotati di qualsiasi tipo e modello; delle unità navali di qualsiasi dislocamento e dei natanti in genere; dei sistemi e degli equipaggiamenti radar, elettronici, optronici di qualsiasi categoria per impiego terrestre, navale,
b) i programmi di ricerca e di sviluppo riferiti ai sistemi e ai materiali di cui alla lettera a), nonché i programmi di ricerca scientifici e tecnologici comunque connessi alla difesa nazionale, anche se riferiti a discipline o ad ambiti non direttamente militari;
c) la costituzione e il ripianamento delle scorte per i sistemi, le armi, gli equipaggiamenti e i mezzi di cui alla lettera a), nonché i programmi di reintegro dei medesimi;
d) i programmi di manutenzione straordinaria, ammodernamento e modifica dei sistemi e dei materiali di cui alla lettera a), quando comportino un aumento delle capacità operative dei medesimi oppure ne consegua una diversa configurazione oppure ne sia sostanzialmente incrementata la capacità operativa;
e) i programmi di costruzione, acquisizione e ristrutturazione di immobili, opere e apprestamenti comunque destinati alle Forze armate e alla difesa nazionale, con l'esclusione degli alloggi di servizio individuali.
2. Per i programmi di cui al comma 1 sono approvate, ove applicabili, le quantità complessive autorizzate su base annuale, nonché la spesa relativa da imputare a bilancio per ciascun esercizio finanziario.
3. I programmi di cui al presente articolo che sono autorizzati per la prima volta e il cui sviluppo temporale supera il sessennio, devono inoltre essere specificatamente approvati in via programmatica per la quantità presunta complessiva da acquisire fino alla conclusione del programma medesimo e per l'intero costo