Art. 4.
(Contenuti della legge di programmazione per la difesa).

      1. La legge di programmazione per la difesa, di cui all'articolo 2, comma 2, autorizza l'esecuzione dei programmi, definiti ai sensi dell'articolo 4, il cui valore unitario complessivo sia uguale o superiore ai limiti fissati all'articolo 6, comma 1, e concernenti:

          a) l'acquisizione dei sistemi d'arma in genere; delle armi leggere, anticarro, speciali; delle artiglierie terrestri e navali di qualsiasi tipo; dei carri armati, dei veicoli blindati armati e non armati, dei mezzi corazzati per trasporto truppa e speciali; degli autocarri e dei veicoli a ruote in genere, anche speciali; dei materiali del genio e delle trasmissioni; dei sistemi per le telecomunicazioni terrestri, navali e aeree; dei velivoli pilotati e non pilotati di qualsiasi tipo e modello; delle unità navali di qualsiasi dislocamento e dei natanti in genere; dei sistemi e degli equipaggiamenti radar, elettronici, optronici di qualsiasi categoria per impiego terrestre, navale,

 

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aereo o spaziale, nonché del software connesso; delle munizioni, delle mine, delle bombe, dei razzi, dei siluri e degli artifizi esplosivi in genere nonché dei missili per impiego terrestre, aereo e navale, di qualsiasi categoria; dei sistemi spaziali e degli equipaggiamenti connessi, compreso il segmento terrestre; dei mezzi e delle attrezzature logistiche; del software comunque denominato destinato alle Forze armate;

          b) i programmi di ricerca e di sviluppo riferiti ai sistemi e ai materiali di cui alla lettera a), nonché i programmi di ricerca scientifici e tecnologici comunque connessi alla difesa nazionale, anche se riferiti a discipline o ad ambiti non direttamente militari;

          c) la costituzione e il ripianamento delle scorte per i sistemi, le armi, gli equipaggiamenti e i mezzi di cui alla lettera a), nonché i programmi di reintegro dei medesimi;

          d) i programmi di manutenzione straordinaria, ammodernamento e modifica dei sistemi e dei materiali di cui alla lettera a), quando comportino un aumento delle capacità operative dei medesimi oppure ne consegua una diversa configurazione oppure ne sia sostanzialmente incrementata la capacità operativa;

          e) i programmi di costruzione, acquisizione e ristrutturazione di immobili, opere e apprestamenti comunque destinati alle Forze armate e alla difesa nazionale, con l'esclusione degli alloggi di servizio individuali.

      2. Per i programmi di cui al comma 1 sono approvate, ove applicabili, le quantità complessive autorizzate su base annuale, nonché la spesa relativa da imputare a bilancio per ciascun esercizio finanziario.
      3. I programmi di cui al presente articolo che sono autorizzati per la prima volta e il cui sviluppo temporale supera il sessennio, devono inoltre essere specificatamente approvati in via programmatica per la quantità presunta complessiva da acquisire fino alla conclusione del programma medesimo e per l'intero costo

 

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presunto ai valori monetari correnti alla data di entrata in vigore della relativa legge di programmazione.